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Radioprotezione, sorveglianza fisica e controllo qualità nei CENTRI RADIOLOGICI
Gli obblighi di radioprotezione (sorveglianza fisica e controllo di qualità) derivanti dalla detenzione ed uso di apparecchiature radiologiche nei centri radiologici, in quanto sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono stati riordinati e precisati dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230, in recepimento delle diverse direttive EURATOM in materia.
Chiunque intenda utilizzare un apparecchio radiologico deve incaricare un Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica della radioprotezione (ex D.Lgs. 230/1995) e un Esperto in fisica medica per i controlli di qualità (ex D.Lgs. 187/00). Inoltre, nei presidi in cui siano presenti delle apparecchiature RM settoriali o total body, è necessario prevedere la verifica periodica delle caratteristiche tecniche dell'impianto mediante un Esperto Responsabile della Risonanza Magnetica (ex D.M. 2/8/91) Il team di Esperti S.E.QU.RA. è in grado di effettuare i controlli su tutte le apparecchiature comunemente usate nei centri radiologici. La frequenza dei controlli da espletare è annuale.
Per il personale esposto alle radiazioni ionizzanti vengono eseguiti tutti gli adempimenti relativi alla sorveglianza fisica della radioprotezione, compreso il servizio di dosimetria del personale esposto alle radiazioni ionizzanti.